Finalmente buone notizie sul mercato occupazionale dei giovani tirocinanti: è passata da 500 a 800 euro al mese l’indennità dei tirocini Garanzia Giovani attivati nel Lazio, a partire dal mese di settembre 2018.
Vediamo in questa guida tutte le novità in arrivo a partire dal mese di settembre 2018 per i tirocini attivati nel Lazio.
Garanzia Giovani 2018: ecco le novità da settembre
A partire dal primo settembre 2018 l’indennità mensile dei tirocini Garanzia Giovani attivati nella Regione Lazio è passata da 500 ad 800 euro.
A seguito delle modifiche intervenute al Regolamento regionale (ex DGR 533/2017), oltre all’incremento dell’indennità, si è assistito ad un cambiamento delle modalità di erogazione.
Ogni datore di lavoro dovrà anticipare integralmente ogni mese l’indennità spettante al tirocinante e il soggetto ospitante sarà successivamente rimborsato dalla Regione, al termine dell’iter formativo.
Attualmente solo la Regione Lazio ha aumentato la soglia minima di indennità mensile erogata ai tirocinanti a titolo di “compenso”.
Oltre agli 800,00 euro lordi mensili spettanti a ciascun tirocinante, al termine del tirocinio sono riconosciuti:
- un importo a copertura parziale dell’indennità minima di tirocinio, pari ad euro 300,00 mensili e fino ad un massimo complessivo di euro 1.800,00 per tirocini di durata fino a 6 mesi;
- un importo a copertura parziale dell’indennità minima di tirocinio, pari ad euro 500,00 mensili e fino ad un massimo complessivo di euro 6.000,00 per tirocini di durata fino a 12 mesi svolti da giovani NEET con disabilità o svantaggio;
- per l’intero periodo di durata del tirocinio extra curriculare, il soggetto ospitante è tenuto a compartecipare all’erogazione dell’importo, integrandolo con un importo minimo di euro 500,00 mensili;
- per l’intero periodo di durata del tirocinio extra curriculare, il soggetto ospitante è tenuto a compartecipare all’erogazione del predetto importo, integrandolo con un importo minimo di euro 300,00 mensili.
Indennità mensile ai tirocinanti: modalità di pagamento e proroga
L’indennità di tirocinio, per un importo minimo di 800,00 euro lordi deve essere erogata al tirocinante con regolarità e a cadenza mensile.
Quali sono le modalità di pagamento? Bonifico bancario, assegno bancario, assegno circolare.
Si ricorda che i tirocini devono essere avviati dal primo giorno del mese (dal primo settembre 2018) e i progetti formativi hanno una durata fissa di 140 ore mensili.
Possono essere prorogati nel rispetto delle durate di 6 o 12 mesi.
Obblighi delle imprese (strutture ospitanti)
Le imprese che ospitano i giovani tirocinanti sono tenute a:
- produrre una dichiarazione di adesione all’Avviso con la quale l’azienda accetta le condizioni per lo svolgimento del tirocinio e le regole per il pagamento dell’indennità al tirocinante con cadenza mensile (All. 2);
- collaborare alla stesura del Dossier individuale del tirocinante (All. 4), nonché al rilascio dell’attestazione finale (All. 5);
- essere in regola con i versamenti contributivi (DURC);
- rilasciare al tirocinante la certificazione dei redditi di lavoro dipendente o assimilati (CUD);
- assicurare la regolare compilazione, firma e conservazione del registro tirocini (All. 6) rilasciato dal Soggetto Promotore.
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