Finalmente buone notizie sul mercato occupazionale dei giovani tirocinanti: è passata da 500 a 800 euro al mese l’indennità dei tirocini Garanzia Giovani attivati nel Lazio, a partire dal mese di settembre 2018.

Vediamo in questa guida tutte le novità in arrivo a partire dal mese di settembre 2018 per i tirocini attivati nel Lazio. 

Garanzia Giovani 2018: ecco le novità da settembre

A partire dal primo settembre 2018 l’indennità mensile dei tirocini Garanzia Giovani attivati nella Regione Lazio è passata da 500 ad 800 euro.

A seguito delle modifiche intervenute al Regolamento regionale (ex DGR 533/2017), oltre all’incremento dell’indennità, si è assistito ad un cambiamento delle modalità di erogazione.

Ogni datore di lavoro dovrà anticipare integralmente ogni mese l’indennità spettante al tirocinante e il soggetto ospitante sarà successivamente rimborsato dalla Regione, al termine dell’iter formativo.

Attualmente solo la Regione Lazio ha aumentato la soglia minima di indennità mensile erogata ai tirocinanti a titolo di “compenso”.

Oltre agli 800,00 euro lordi mensili spettanti a ciascun tirocinante, al termine del tirocinio sono riconosciuti:

  • un importo a copertura parziale dell’indennità minima di tirocinio, pari ad euro 300,00 mensili e fino ad un massimo complessivo di euro 1.800,00 per tirocini di durata fino a 6 mesi;
  • un importo a copertura parziale dell’indennità minima di tirocinio, pari ad euro 500,00 mensili e fino ad un massimo complessivo di euro 6.000,00 per tirocini di durata fino a 12 mesi svolti da giovani NEET con disabilità o svantaggio;
  • per l’intero periodo di durata del tirocinio extra curriculare, il soggetto ospitante è tenuto a compartecipare all’erogazione dell’importo, integrandolo con un importo minimo di euro 500,00 mensili;
  • per l’intero periodo di durata del tirocinio extra curriculare, il soggetto ospitante è tenuto a compartecipare all’erogazione del predetto importo, integrandolo con un importo minimo di euro 300,00 mensili.

Indennità mensile ai tirocinanti: modalità di pagamento e proroga

L’indennità di tirocinio, per un importo minimo di 800,00 euro lordi deve essere erogata al tirocinante con regolarità e a cadenza mensile.

Quali sono le modalità di pagamento? Bonifico bancario, assegno bancario, assegno circolare.

Si ricorda che i tirocini devono essere avviati dal primo giorno del mese (dal primo settembre 2018) e i progetti formativi hanno una durata fissa di 140 ore mensili.

Possono essere prorogati nel rispetto delle durate di 6 o 12 mesi.

Obblighi delle imprese (strutture ospitanti)

Le imprese che ospitano i giovani tirocinanti sono tenute a:

  • produrre una dichiarazione di adesione all’Avviso con la quale l’azienda accetta le condizioni per lo svolgimento del tirocinio e le regole per il pagamento dell’indennità al tirocinante con cadenza mensile (All. 2);
  • collaborare alla stesura del Dossier individuale del tirocinante (All. 4), nonché al rilascio dell’attestazione finale (All. 5);
  • essere in regola con i versamenti contributivi (DURC);
  • rilasciare al tirocinante la certificazione dei redditi di lavoro dipendente o assimilati (CUD);
  • assicurare la regolare compilazione, firma e conservazione del registro tirocini (All. 6) rilasciato dal Soggetto Promotore.

 

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Di Renan

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