Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012

Risale al 12 marzo 2013 l’entrata in vigore del cosiddetto Accordo Stato-Regioni, datato 22 febbraio 2012. Questo accordo (ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) è stato stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Ma a cosa fa riferimento e quali categorie di lavoratori coinvolge? Nelle prossime righe cercheremo di fare chiarezza su questo Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per capire sia cosa prevede, sia quali qualificazioni tratta, in modo da applicarlo nel modo corretto.

Lo scopo dell’Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012

Come detto, questo accordo è entrato in vigore nei primi mesi del 2013 e da allora si è fatto carico di stabilire delle norme fondamentali per alcune categorie di lavoratori e lavorazioni. In senso più ampio, possiamo affermare che si tratta di una serie di regolamentazioni relative al corretto impiego delle attrezzature di lavoro. Più nello specifico, si fa riferimento a tutte quelle attrezzature le quali, per essere utilizzate durante il normale svolgimento del lavoro, necessitano di una specifica abilitazione e formazione da parte degli operatori.

Come ottenere la certificazione?

Lo scopo principale dell’Accordo è, senza ombra di dubbio, quello di fornire delle indicazioni volte a garantire la sicurezza sul lavoro. Secondo quanto stabilito, infatti, i lavoratori che impiegano delle attrezzature per il cui utilizzo sono necessarie delle specifiche conoscenze o particolari abilità, devono essere preventivamente formati su come utilizzarle e sui rischi connessi. Ciò può avvenire tramite dei corsi di formazione o addestramento adeguati. Questi corsi, a loro volta, devono rispettare diversi requisiti, ovvero i requisiti minimi di validità della formazione.

Queste disposizioni non si applicano esclusivamente ai lavoratori, ma anche agli stessi datori di lavoro, che sono allo stesso modo soggetti a quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni.
In più, l’Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 indica anche le modalità da seguire affinché sia riconosciuta l’abilitazione all’utilizzo di tali  attrezzature. Infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 73, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60, s.o. n. 47, del 12 marzo 2012, nelle modalità rientrano quindi anche le definizioni di:

  • soggetti formatori
  • durata
  • indirizzi
  • requisiti minimi di validità della formazione

Enti autorizzati per la formazione

Per quanto riguarda invece i soggetti formatori, ovvero gli enti in grado di rilasciare la certificazione di idoneità per lo svolgimento delle mansioni che prevedono l’utilizzo delle attrezzature di cui al paragrafo successivo, quelli autorizzati sono esclusivamente i seguenti:

  • Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
  • Ministero del lavoro e delle politiche sociali
  • INAIL
  • Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature
  • ordini o collegi professionali
  • aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici
  • soggetti formatori con esperienza documentata e/o accreditati
  • enti bilaterali e organismi paritetici  istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;
  • scuole edili costituite nell’ambito degli organismi paritetici

A quali lavoratori si rivolge l’Accordo?

Nello stabilire le modalità, l’Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 definisce anche quali sono le categorie di lavoratori coinvolte in queste disposizioni. I lavoratori che andremo a elencare di seguito sono infatti soggetti all’obbligo di essere in possesso di una specifica abilitazione che li autorizzi a utilizzare determinate attrezzatura. Ciò vale anche per l’utilizzo di tali attrezzature in modo saltuario e/o occasionale. Nello specifico, troviamo infatti, tra gli operatori soggetti alla norma:

  • componenti dell’impresa familiare (art. 230-bis del codice civile)
  • lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile
  • coltivatori diretti del fondo
  • soci delle società semplici operanti nel settore agricolo
  • artigiani e piccoli commercianti che si avvalgono dell’utilizzo di specifiche attrezzature (che esamineremo nel paragrafo che segue)

È bene specificare che tra le attività che rientrano tra quelle sotto esame, sono comprese anche quelle manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il semplice spostamento delle attrezzature.

Per quali attrezzature di lavoro è richiesta l’abilitazione?

Come già affermato, l’Accordo prevede il possesso di una specifica abilitazione e formazione per i lavoratori che per compiere le loro attività utilizzano determinate attrezzature. Tra queste rientrano:

  • piattaforme di lavoro mobili elevabili;
  • gru a torre;
  • carrelli semoventi con conducente a bordo (tra cui: carrelli semoventi a braccio telescopico; carrelli industriali semoventi; carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi);
  • gru mobile;
  • gru per autocarro;
  • trattori agricoli o forestali;
  • macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli);
  • pompa per calcestruzzo.

 

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Di Renan

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