tassazione dividendi

Per dividendo, in ambito economico, si intende la parte di utile che la società distribuisce ai suoi azionisti. In altre parole, costituisce uno dei motivi principali per cui l’investitore decide di acquistare le azioni della società, generalmente al fine di rivendere tali azioni sul mercato azionario. Nelle prossime righe vedremo quindi non solo come sono distribuiti ed erogati i dividendi dalla società agli azionisti, ma anche quella che è la tassazione dividendi a partire dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018.

Cosa sono i dividendi e come sono erogati?

La distribuzione dei dividendi può essere decisa nel corso dell’assemblea ordinaria oppure direttamente da parte degli amministratori. Sono infatti gli amministratori a pianificare modalità e tempistiche di erogazione dei dividendi a seguito della definizione del bilancio aziendale. La distruzione deve essere di fatti commisurata e decisa in base alle necessità di investimento dell’azienda. Ciò nonostante sia distribuita solo una parte dell’utile sotto forma di azioni. Il restante utile deve essere infatti impiegato in parte in funzione di riserva legale. Tale quota è prevista e stabilita per legge. Un’altra parte dell’utile va invece accantonato a titolo di riserva straordinaria per i reinvestimenti, ma può anche essere utilizzato per altre finalità aziendali. Questa quota può avere un’entità variabile.

I dividendi possono essere inoltre distinti, in sede di assemblea, in due tipologie: normali o straordinari. Si dicono normali quelli per i quali l’azionista attende la distribuzione in modo regolare negli anni a venire. Per quanto riguarda la distribuzione dei dividendi, questa può avvenire o in una unica soluzione annuale oppure in due soluzioni semestrali o ancora in quattro soluzioni trimestrali. Quelli straordinari, invece, sono caratterizzati dall’assenza di regolarità nella distribuzione.

Le forme di erogazione dei dividendi sono molteplici. La principale e più diffusa è rappresentata dai contanti, ma le società possono optare anche per l’erogazione in azioni, ovvero per quello che in Italia è definito “aumento gratuito di capitale“. Secondo quest’ultima tipologia, gli azionisti possono per esempio realizzarsi sotto forma di aumento del numero di azioni in possesso dell’azionista. In questo modo l’azionista potrà beneficiare di percentuali maggiori di azioni, corrisposte in qualità di distribuzione dei dividendi. In alternativa, infine, i dividendi possono essere erogati sotto forma di prodotti aziendali.

Tassazione dividendi: che cos’è?

Passiamo quindi a quanto riguarda la tassazione dividendi. Secondo quanto sancito dalla Legge di Bilancio 2018, la tassazione sulle persone fisiche non in regime di impresa che detengono partecipazioni qualificate o non qualificate è stata equiparata alla tassazione ad aliquota fissa 26%. Ciò significa che, a partire dal 2019 (quindi con riferimento ai redditi maturati nel corso del 2018), la tassazione da applicare sui dividendi distribuiti da società residenti e derivanti da partecipazioni qualificate dipende dal soggetto destinatario degli stessi dividendi. Nello specifico, la tassazione dividendi si applica come segue:

  • ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 26% dell’intera base imponibile. Tale misura si applica alle persone fisiche non in regime di impresa. Dal momento che è la società stessa a effettuare e versare la ritenuta d’acconto, il contribuente persona fisica non è tenuto a riportare nulla nella dichiarazione dei redditi. La stessa società è però obbligata a presentare la Cupe e il relativo modello 770;
  • base imponibile pari al 58,14% (esenzione del 41,86%) per le persone fisiche operanti in regime di impresa (ovvero ditte individuali) e le società di persone. Su questa base imponibile si applicano le aliquote IRPEF ordinarie;
  • base imponibile pari al 5% (esenzione del 95%) per le società di capitali;

La tassazione dividendi distribuiti da società residenti e derivanti da partecipazioni non qualificate dipende altresì dal soggetto destinatario. Ovvero:

  • ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26% per le persone fisiche non titolari di partita IVA. Anche in questo caso essendo la società stessa a effettuare e versare la ritenuta d’acconto, questa sarà obbligata a presentare CUPE e modello 770, mentre il contribuente persona fisica non dovrà riportare nulla in dichiarazione dei redditi.
  • ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 15% per le persone fisiche non titolari di partita IVA residenti all’estero. La società è ancora una volta obbligata a presentare Cupe e relativo modello 770;
  • base imponibile pari al 58,14% (esenzione del 41,86%) per le persone fisiche titolari di partita IVA e le società di persone, sulla quale applicare le aliquote IRPEF ordinarie;
  • base imponibile pari al 5% (esenzione del 95%) per le società di capitali, con esenzione totale per le società in regime di trasparenza. La tassazione in IRPEF è direttamente in capo ai soci.

Leggi sullo stesso argomento:

Di Renan

Lascia un commento

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi