L’attività mutualistica, come stabilito gli articoli 2512 e 2513 del Codice Civile, consiste nello scambio di prestazioni tra i soci di una società cooperativa e la cooperativa stessa. Ma come funziona? Che scopo ha?
Come funziona
Lo scopo mutualistico, nelle società cooperative, è quello di fornire beni, servizi ed occasioni di lavoro ai soci in condizione vantaggiose, rispetto a quelle dei soci del libero mercato. In pratica, tale scopo tutela gli interessa dei membri, che si aiutano a vicenda, impiegando servizi e materiali, a prezzi vantaggiosi e condizioni di lavoro migliori.
In base allo scopo mutualistico, il Codice Civile distingue queste società per mutualità prevalente, che comprendono anche le cooperative sociali, e la mutualità non prevalente, che comprende quelle cooperative diverse. Le società a mutualità prevalente, poi, distinguono per dei requisiti, ovvero:
- il requisito di tipo gestionale, per cui l’attività si svolge prevalentemente nei confronti dei soci, dei consumatori o degli utenti di beni e servizi;
- il requisito di tipo formale, disposto dallo statuto della cooperativa, tra le clausole non lucrative, come il divieto di distribuire i dividendi in misura maggiore rispetto all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi.
La mutualità fa poi uso giuridico del ristorno, che può avvantaggiare i soci in modo economico, commisurando il loro grado di partecipazione. Esso può avvenire attraverso un’integrazione dei salari, soprattutto nel caso delle cooperative di lavoro, o un rimborso dei costi ed un aumenti dei ricavi, nell’attività svolta da ogni singolo socio. Esso viene poi erogato tramite forma liquida, o aumento del capitale sociale o per emissione di strumenti finanziari.
I requisiti statutari delle cooperative
Per capire lo scopo mutualistico, è bene capire come sono costituite le società cooperative. Esse hanno dei requisiti statutari che si suddividono in:
- requisiti qualitativi, per i quali le cooperative si suddividono in quelle che svolgono un’attività prevalente per favorire i soci (come le cooperative di consumo), o le prestazioni dei soci (come le cooperative dei giornalisti) o gli apporti di beni (come nelle cooperative agricole)la loro attività prevalente in favore dei soci, dei consumatori o utenti di beni e servizi (cooperative di consumo o servizio);
- requisiti quantitativi, che riguardano i ricavi delle vendite dei beni e della prestazioni, come nelle cooperative di utenza, il costo del lavoro dei soci, che può essere superiore al 50 % totale del costo di lavoro, ed i costi di produzione per servizi ricevuti dai soci.
C’è da aggiungere che le cooperative a mutualità prevalenti possono perdere tale qualifica, o per scelta volontaria, oppure se, secondo l’articolo 2545-ociets del Codice Civile, si realizzano per due esercizi consecutivi le condizioni di prevalenza, riportati nell’articolo 2513 del Codice Civile. Se si verificano questi due casi, bisogna comunicarlo agli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico, per eventuali modifiche nell’iscrizione all’albo.
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