Il testo integrale dell’articolo 2425 del Codice Civile riporta in modo chiaro e lineare lo schema da seguire per la redazione del conto economico. Ecco qual è lo scopo del conto economico e le indicazioni da seguire per redigerlo in maniera corretta.
Articolo 2425 del Codice Civile: cosa dispone
L’articolo 2425 del Codice Civile in vigore dal 2016 ha lo scopo di regolamentare le modalità di redazione del conto economico. Che cos’è il conto economico? Il conto economico è un documento contabile relativo al bilancio d’esercizio. Grazie a questo documento, che deve essere redatto dagli amministratori dell’azienda, possono essere classificati e organizzati costi e ricavi. Di conseguenza, il suo scopo è quello di riportare in modo chiaro il risultato economico della gestione aziendale all’interno di un certo periodo di tempo.
La redazione del conto economico è, di conseguenza, regolamentata dall’articolo 2425 del Codice Civile, il quale contiene uno schema preciso da seguire. Nel testo integrale dell’articolo 2425 del Codice Civile sono infatti contenute tutte le specifiche e tutte le informazioni che devono essere immesse nel conto economico affinché questo sia valido.
Ne consegue che, unitamente allo stato patrimoniale, al rendiconto finanziario e alla nota integrativa il conto economico va a formare il bilancio di esercizio. Tramite il bilancio di esercizio si possono ricavare delle informazioni fondamentali per pianificare la strategia organizzativa di qualsiasi attività commerciale e/o imprenditoriale.
Come redigere il conto economico in base all’articolo 2425 c.c.
Secondo quanto disposto dall’articolo 2425 c.c., il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A – B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
17bis) utili e perdite su cambi.
Totale (15 + 16 – 17 + – 17bis).
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) di strumenti finanziari derivati;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) di strumenti finanziari derivati.
Totale delle rettifiche (18-19).
E) Risultato prima delle imposte (A – B + – C + – D);
20) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate;
21) utile (perdite) dell’esercizio.
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