esportatore abituale

Nelle prossime righe affronteremo la tematica legata alla figura dell’esportatore abituale, ovvero l’impresa che si occupa di esportazioni e operazioni assimilate e che, da queste, trae agevolazioni e vantaggi fiscali. In particolare, vedremo quali sono le caratteristiche di questa categoria, i requisiti necessari e le novità introdotte a partire dal 2021.

Esportatore abituale: chi è?

Con il termine “esportatore abituale” si intendono quei soggetti passivi IVA che hanno effettuato esportazioni (oppure operazioni assimilate) di merce verso paesi UE o extra-UE nei 12 mesi precedenti. La qualifica di esportatore abituale si rende particolarmente ambita dal momento che, favorendo il Governo le esportazioni all’estero, questo può godere di particolari agevolazioni e vantaggi a livello fiscale. Nello specifico, tra le agevolazioni previste c’è quella dell’applicazione del regime IVA che si basa sulla non imponibilità.

Il valore delle operazioni di esportazione avvenute nell’arco dell’anno solare determina il cosiddetto plafond. Attraverso il platfond, l’esportatore abituale ha la possibilità di acquistare beni senza che sia applicata l’IVA su di essi, così come disposto dall’articolo 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, meglio conosciuto come Decreto IVA). Nell’articolo 8 del DPR 633/72 si fa infatti riferimento alla possibilità, per gli esportatori abituali, di acquistare beni e servizi senza dover versare l’IVA ai fornitori.

Quali sono i requisiti per gli esportatori abituali?

La figura del trasportatore abituale deve ovviamente sottostare a determinati requisiti. L’esportatore abituale, come detto, è colui che effettua esportazioni di merce all’estero e che, di conseguenza, può godere di particolari benefici. Affinché però sia possibile essere riconosciuti come tali e quindi beneficiare di tali agevolazioni, è necessario rispondere a determinati requisiti essenziali. Questi requisiti devono essere stati sussistenti negli ultimi 12 mesi di attività dell’impresa, e devono ammontare a più del 10% del volume d’affari della stessa. Nello specifico:

  • esportazioni dirette (quando la merce viene esportata a cura del cedente)
  • operazioni assimilate
  • servizi internazionali o legati a scambi internazionali
  • operazioni inerenti trattati e accordi internazionali
  • operazioni con la Città del Vaticano e/o con la Repubblica di San Marino
  • cessioni intracomunitarie di beni (incluse le fatture d’acconto)

Restano quindi esclusi dalla possibilità di godere di tali benefici:

  • i contribuenti operanti nel settore agricolo
  • contribuenti che già usufruiscono dell’applicazione di imposta secondo il regime speciale
  • coloro i quali avviano un’attività (tranne chi acquista o affitta un’azienda a determinate condizioni)

Come beneficiare dell’esenzione IVA

Affinché gli esportatori abituali possano beneficiare dell’esenzione dal versamento dell’IVA, questi sono tenuti a:

  • stabilire il plafond a disposizione, che sia fisso oppure mobile
  • tenere un registro delle dichiarazioni d’intento (o in alternativa tenerne nota nel registro delle fatture)
  • inviare la dichiarazione d’intento alla dogana e al fornitore in via telematica

In particolare quest’ultimo punto è fondamentale, in quanto tramite la dichiarazione d’intento l’esportatore dichiara la sua qualifica di abituale all’Agenzia delle Entrate.

Novità introdotte nel 2021 per gli esportatori abituali

Per concludere, è importante sottolineare il fatto che a partire dal 2021 sono state introdotte importanti novità. L’articolo 1, commi da 1079 a 1083, della Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020 n. 178) ha infatti introdotto un nuovo meccanismo. Grazie a questo meccanismo, le dichiarazioni d’intento sono bloccate automaticamente nel caso in cui siano identificati falsi esportatori abituali.

A tal fine l’Amministrazione finanziaria è incaricata di effettuare delle particolari analisi tramite le quali verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per ottenere la qualifica di esportatore abituale, così come altre attività di controllo sostanziali. Se queste analisi dovessero portare all’individuazione di un esportatore abituale non regolare, il meccanismo di blocco provvederà a impedirgli di trasmettere dichiarazioni d’intento all’Agenzia Entrate.

E non solo. Nel caso in cui si rinvenisse, all’interno della fattura elettronica, il numero di protocollo di una lettera di intento non valida, si attiverà il Sistema di Interscambio. Questo provvederà a impedire in automatico che la fattura elettronica in cui è indicata la non imponibilità ai fini IVA non sia emessa. Ciò in rispetto di quanto sancito dall’articolo 8, comma 1, lettera c), del sopra menzionato DPR 633/72. In questo modo, quindi, si evita che il prestatore sia, suo malgrado, coinvolto in un tentativo di frode da parte del cessionario/committente.

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Di Renan

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