Le novità sull’accesso all’integrazione salariale straordinaria Covid sono contenute nel decreto ministeriale pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.
Questa previsione del decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2021, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 dicembre 2020, riguarda la determinazione delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale in relazione alla pandemia.
Cassa integrazione straordinaria COVID: termini
Il decreto ministeriale prevede che fino al termine dell’emergenza pandemica, ai fini dell’approvazione del programma di crisi aziendale conseguente all’evento improvviso ed imprevisto della pandemia da COVID-19, le richieste di accesso siano valutate, ferma restando la salvaguardia occupazionale.
Non viene invece citata alcuna deroga alle altre caratteristiche della cassa integrazione straordinaria.
Cassa integrazione straordinaria COVID: Stop all’obbligo di assunzione dei disabili
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 19 del 2020 ha previsto lo stop all’obbligo di assunzione dei disabili e delle categorie protette in caso di ricorso alla cassa integrazione con causale Covid-19.
L’obbligo di assunzione dei disabili è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa.
L’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare l’istanza di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti, si ritiene ripristinato al venir meno della situazione di crisi pandemica.
Una volta conclusa la situazione di crisi assistita dagli strumenti di cassa integrazione dovuti all’emergenza, il datore di lavoro dovrà ripresentare la richiesta di avviamento ai servizi di collocamento mirato territorialmente competente.
Cassa integrazione COVID: novità per le aziende
Per la cassa integrazione Covid il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha comunicato la novità dell’estensione alle aziende che hanno avuto accesso all’agevolazione in termini di sospensione degli obblighi di assunzione dei disabili.
Il datore di lavoro secondo la Legge n.68 del 1999 ha l’obbligo di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per il collocamento mirato territorialmente competente per le categorie protette.
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