Byblos

L’ordinamento giuridico italiano prevede una soluzione integrativa rispetto alla pensione erogata dagli enti previdenziali obbligatori. Si tratta della pensione integrativa, o fondo pensione. I motivi per scegliere di investire in un fondo pensione sono molteplici. In primis, la volontà di assicurarsi una entrata aggiuntiva dopo l’età pensionabile, in modo da poter contare su un maggiore potere economico nel momento in cui non si avrà più modo di lavorare. Il momento migliore per iniziare a pensare a un fondo pensione può essere anche da giovanissimi: l’investimento iniziale può essere minimo ed essere portato avanti, anno dopo anno, fino a maturare un capitale congruo.

Ci sono diversi enti che mettono a disposizione questa possibilità per diverse categorie di lavoratori. Uno di questi è costituito da Byblos, fondo pensione complementare dedicato ai lavoratori delle aziende Grafiche, Editoriali, della Carta e del cartone, Cartotecniche, Trasformatrici e per i lavoratori delle imprese del cinema e dello spettacolo.

Byblos fondo pensione: che cos’è?

Come detto, Byblos è un fondo pensione complementare nato nel 1998 riservato ai lavoratori dipendenti delle aziende di diversi settori, ovvero:

  • Grafiche
  • Editoriali
  • della Carta e del cartone
  • Cartotecniche
  • Trasformatrici
  • Cinema e spettacolo

Lo scopo è quello di garantire una entrata aggiuntiva rispetto alla pensione obbligatoria erogata dagli enti previdenziali per fare fronte alle riduzioni pensionistiche effettuate negli anni ’90 in Italia. L’adesione a questo fondo pensione è libera e volontaria e l’ammontare dei contributi è stabilito in base al CCNL di categoria. Una volta formalizzata l’adesione, i contributi sono versati in un fondo nominale. In più, possono aderire anche i famigliari che si trovano a carico fiscale del socio.

Come aderire al fondo pensione Byblos

L’adesione a questo fondo pensione è semplice e veloce e si può completare anche direttamente online. È necessario visitare il sito ufficiale di Byblos fondo pensione e scaricare la modulistica relativa all’adesione. Una volta compilato il modulo di adesione, questo deve essere consegnato al datore di lavoro in modo da essere completato con i dati mancanti. È importante che il datore di lavoro apponga un timbro sulla copia che resterà in possesso del contraente. Dopodiché, il modulo va inviato mezzo raccomandata A/R o PEC.

Nei giorni successivi (e comunque entro il mese successivo all’adesione), l’adesione viene formalizzata e si possono già ricevere i dati di accesso per l’area riservata. Come detto, possono aderire anche i famigliari fiscalmente a carico tramite la semplice compilazione di un apposito modulo.

Quali e quanti sono i versamenti da effettuare

Il fondo pensione si costituisce tramite il versamento delle quote. Queste possono provenire da:

  • contributi individuali detratti direttamente dallo stipendio, la cui entità può essere concordata in sede di adesione al fondo. La somma versata in forma individuale può essere cambiata in qualsiasi momento, sottostando a determinate condizioni contrattuali.
  • una percentuale del Trattamento di fine rapporto (TFR). Questa percentuale varia in base al momento in cui è iniziata l’occupazione: se prima del 28 aprile 1993, il lavoratore può decidere se versare una parte o la totalità del TFR al fondo. Se l’occupazione è iniziata dopo quella data, il versamento sarà pari alla totalità della somma che costituisce il TFR. In ogni caso, le somme versate non possono essere trasferite ad altri fondi prima dei due anni di sottoscrizione con il fondo Byblos.
  • contributi versati dal datore di lavoro calcolati sulla percentuale della paga base. Questa forma di contributo diventa obbligatoria solo nel caso in cui la percentuale di versamento scelta dal contraente sia pari o superiore a quella minima

Perché aderire a Byblos?

Una volta maturata l’età pensionabile e con la maturazione di almeno cinque anni di prestazioni pensionistiche complementari si può godere di una rendita aggiuntiva rispetto alla pensione obbligatoria (pensione complementare). In alternativa, si può scegliere di posticipare l’accredito della prestazione in un secondo momento. La rendita può essere percepita sia sotto forma di pensione complementare (erogata periodicamente dal pensionamento al decesso). In alternativa, la rendita può essere:

  • vitalizia immediata (erogata immediatamente e fino al decesso)
  • certa per 5-10 anni e poi vitalizia (erogata immediatamente per 5 o 10 anni e poi vitalizia fino al decesso)
  • reversibile (erogata immediatamente al contraente e, al decesso, al beneficiario designato)
  • con restituzione del cosiddetto «montante residuale» (erogata immediatamente al contraente e, al decesso, il capitale residuo erogato periodicamente ai beneficiari)
  • vitalizia LTC (erogata immediatamente e che raddoppia in caso di non autosufficienza)

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Di Renan

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