Fattura Elettronica e avvocati: l’obbligo per chi rientra nel regime forfettario

Chi decide di aprire partita IVA e di utilizzare il regime fiscale forfettario ha la possibilità di beneficiare di una serie di semplificazioni. Sino al 1 luglio 2022 tali semplificazioni riguardavano anche la fattura elettronica, in quanto i forfettari non vi erano obbligati. Ma il nuovo decreto PNRR 2 è intervenuto per modificare questo ed ampliare l’obbligo di e-fattura veramente a tutti.

Nonostante tale modifica la gestione del regime forfettario resta comunque molto semplice, essendo tali soggetti esonerati degli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. A livello di contabilità gli unici adempimenti obbligatori sono quelli di conservazione dei documenti emessi e presentazione della dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità espressamente previste.

Ma per la compilazione delle fatture resta obbligatorio l’obbligo di indicare l’utilizzo di un regime che prevede la non applicazione dell’IVA e la non applicazione della ritenuta di acconto. Per questo motivo occorre una normativa ad hoc per la gestione.

Fattura elettronica: i dati da indicare

Le fatture del professionista che si avvale del regime forfettario devono contenere i seguenti elementi:

  • nome e cognome di chi effettua la prestazione;
  • numero di partita IVA;
  • dati del cliente;
  • data e numero progressivo della fattura;
  • importo del compenso;
  • importo dei contributi previdenziali dovuti a titolo di rivalsa dal cliente;
  • dichiarazione di esclusione dall’IVA in quanto soggetta ad imposta sostitutiva.

In particolare per quest’ultimo punto occorre indicare che: Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni”.

A tale dicitura occorre poi aggiungere la dicitura di esclusione dalla ritenuta di acconto, quindi: “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014”.

Da non dimenticare poi la marca da bollo di 2,00 euro per prestazioni con importo superiore ai 77,47 euro.

Tutti elementi da indicare tanto sulla fattura cartacea che su quella elettronica.

L’obbligo di e-fattura

Dal 1 luglio 2022 anche i professioni forfettari saranno obbligati alla fattura elettronica. Un provvedimento che arriva dopo che l’Unione Europea si era espressa in merito dando all’Italia l’autorizzazione ad ampliare il sistema della e-fattura.

Per tali professionisti sono previste le medesime modalità di invio di fattura elettronica applicate a tutti i professionisti che la utilizzano già dal 1 gennaio 2019. Quindi anche per loro resta l’obbligo di affidarsi a dei software o a delle piattaforme che permettano l’intera gestione del sistema: invio, ricezione e archiviazione. Per chiunque abbia bisogno di maggiori informazioni, consigliamo di accedere al sito fatturapro.click.

I dati da inserire nella fattura sono i medesimi obbligatori per la forma analogica. Con l’aggiunta del bisogno del Codice Destinatario che permette al Sistema di Interscambio di recapitare il documento nei termini previsti.

Per quello che invece riguarda il bollo occorre apporre il contrassegno da parte dell’emittente e quindi indicare sulla copia inviata la dicitura “imposta di bollo assolta sull’originale in possesso dell’emittente, con numero ID…”

Fattura elettronica: il pagamento dell’imposta di bollo

Per poter assolvere all’imposta di bollo in modo virtuale si osservano le disposizioni previste dagli art. 15 e 15-bis del DPR 642/1972. Essi stabiliscono che l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali.

Il versamento dell’imposta di bollo deve avvenire secondo modalità telematiche. Inoltre per quello che riguarda le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare, l’imposta di bollo deve essere versata entro il 20 del mese successivo. Sarà la stessa Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dell’imposta dovuta, riportando tale informazione all’interno dell’area riservata al soggetto passivo.

Nella stessa area è possibile sfruttare il servizio per il pagamento dell’imposta di bollo, con addebito su c/c bancario o postale, ovvero modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Ogni fattura deve riportare l’apposita annotazione di assolvimento di quest’ultimo.

Per il resto la fattura elettronica continua a vestire i panni che ha indossato fino a questo momento. L’ampliamento a quanti più professionisti possibile permette di continuare la lotta all’evasione fiscale.

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