Quando si parla di omesso versamento IVA, e soprattutto delle possibili conseguenze, le variabili sono diverse. Se da una parte la giurisprudenza afferma infatti che ci sono casi in cui non sussiste il reato di omesso versamento IVA, dall’altra è anche vero che si può comunque incorrere in sanzioni e penali. Nelle prossime righe cercheremo quindi di fare chiarezza sul tema dell’omesso versamento IVA, sulle condizioni in cui scatta la pena e fino a quali somme può ammontare.
Versamento IVA: cos’è e quali sono le scadenze?
Prima di affrontare l’aspetto dell’omesso versamento IVA, vale la pena ripercorrere le modalità di versamento della stessa. L’Imposta Valore Aggiunto deve essere infatti versata dai cosiddetti soggetti passivi IVA (quindi imprenditori e liberi professionisti) tramite specifici versamenti. Tali versamenti possono essere effettuati solo in modalità telematica tramite utilizzo del modello F24. I termini per il versamento non sono uguali per tutti, bensì differiscono in base al tipo di contribuente.
Alcuni contribuenti effettuato infatti versamenti mensili (contribuenti mensili). In questo caso quindi sia la liquidazione sia il versamento dell’eventuale Iva a debito devono essere effettuati entro il 16 del mese successivo. Altri contribuenti effettuano invece i versamenti trimestrali. Di conseguenza, sia la liquidazione che il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari. Le scadenze sono quindi quelle del 16 maggio, 20 agosto e del 16 novembre, mentre entro il 16 marzo dell’anno successivo deve essere effettuato il versamento relativo all’ultimo trimestre.
Omesso versamento IVA: quando si configura?
Detto ciò, non bisogna pensare che il mancato e occasionale versamento dell’IVA possa costituire un reato tout court. Entro determinati limiti, infatti, il contribuente che non ha versato l’IVA entro le scadenze previste va incontro “solo” a sanzioni di tipo amministrativo. Superate la soglia prevista, l’omesso versamento IVA si configura come reato ed è quindi punibile come vedremo più avanti. La soglia di omissione ammonta a 250.000 euro, a prescindere dal volume d’affari del contribuente. Si tratta quindi di un limite fisso e non proporzionale al volume d’affari dell’imprenditore o del professionista passivi IVA.
Il reato di omesso versamento dell’IVA scatta quindi quando non si effettua il versamento dell’acconto entro la relativa data di scadenza del termine. I fattori da prendere in considerazione sono diversi, tra cui l’elemento soggettivo e la responsabilità diretta. Nel primo caso bisogna quindi determinare se il mancato versamento sia stato intenzionale o dovuto a una dimenticanza. Nel secondo, invece, è necessario individuare la responsabilità dell’omissione, per esempio nel caso in cui il versamento dell’IVA sia stato delegato a soggetti terzi (per esempio il commercialista).
In ogni caso, il reato si configura quando non si effettua il versamento dell’IVA entro la data di scadenza del termine previsto per il versamento dell’acconto.
La Suprema Corte ha aderito all’orientamento del Tribunale riconoscendo che una misura inferiore al 10% di superamento della soglia, non può di tale rilievo da soverchiare ogni altra valutazione dei criteri per il concesso della particolare tenuità del fatto.
Secondo tale orientamento, dunque, si ritiene di dover scartare la punibilità per specifica tenuità del fatto del contribuente che, in modo non abituale, abbia superato la soglia di omesso versamento dell’IVA fissata in € 250.000,00 in misura inferiore al 10%.
Per quanto riguarda la legislazione in materia di omesso versamento IVA, si può fare riferimento a diversi articoli. In primo luogo, bisogna specificare che tale materia è disciplinata dall’articolo 10 ter e quater del decreto legislativo n. 74/2000, il testo che definisce la legge sui reati tributari. All’articolo 10 ter del predetto decreto legislativo si legge infatti che l‘omesso versamento dell’IVA è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per chi non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 250.000 euro per ogni periodo d’imposta.
Il successivo articolo 10 quater specifica inoltre quanto previsto in caso di indebita compensazione. In questo caso, infatti, chi non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
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