Art 86 cpc

L’art 86 cpc (Codice di Procedura Civile) stabilisce quelle che sono le circostanze in cui è possibile esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito anche senza il ministero di altro difensore. È di conseguenza un punto di riferimento per tutti quegli avvocati o professionisti abilitati alla professione forense che intendono difendersi da soli o agire in giudizio in autonomia. Ecco che cosa dispone e quali sono le caratteristiche principali. 

Art 86 cpc: che cosa dice?

L’art 86 cpc recita testualmente: “La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore“. Riassumendo, l’avvocato è esonerato dal rilasciare una procura a sé stesso data l’esenzione dall’onere del patrocinio. Dispone quindi come unico presupposto quello di dichiarare di avere i requisiti per esercitare l’ufficio di difensore.

Approfondendo quanto disposto dall’art 86 cpc va rilevato che questo fa riferimento alla figura di avvocato legalmente esercente. In altre parole, si riferisce all’avvocato iscritto nell’apposito albo del distretto della Corte di appello all’interno del quale si trova l’ufficio giudiziario adito. Ciò in quanto non risulta sufficiente, per essere considerato legalmente esercente, la sola abilitazione all’esercizio della professione.

In più, con l’art 86 cpc è disposta l’esenzione dall’onere del patrocinio. In più, è considerato non necessario rilasciare una procura a se stessi. La motivazione si rinviene nel fatto che è sufficiente che la parte dichiari di avere i requisiti per esercitare l’ufficio di difensore.

Questo potrebbe essere per esempio il caso di un giudizio che vede coinvolto un professionista abilitato alla professione forense, il quale, secondo quanto stabilito dall’art 86 cpc, può agire direttamente in giudizio senza un’ulteriore procura.

Comunque, in caso di morte o di perdita della capacità processuale del soggetto personalmente costituito in quanto abilitato è causa di interruzione del processo. Infine, in ogni caso si ha diritto alla liquidazione dei relativi onorari.

Liquidazione del compenso in caso di difesa personale

Riassumendo, i presupposti dell’art 86 cpc consistono nella possibilità di esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito sia al soggetto abilitato alla professione forense che alla persona che la rappresenta se munita di tale qualità (Cass. 8 agosto 2003, n. 11966).

Recentemente, però, è sorto il dibattito circa il diritto al compenso per l’avvocato che si costituisce in giudizio personalmente seguendo quanto sancito dalla norma in oggetto. La giurisprudenza, in questa circostanza, si è espressa con sentenza del 18 febbraio del 2019, n. 4698 della Corte di Cassazione. In questa sentenza è stato confermato il diritto al compenso per l’avvocato costituito personalmente in giudizio, confermando le precedenti pronunce.

Il motivo su cui si fonda tale pronuncia della Corte di Cassazione trova fondamento nell’onere delle spese gravante sulla parte che ha dato inizio al procedimento giudiziario. Infatti, la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. non ha natura sanzionatoria né tantomeno può essere considerata un risarcimento del danno, dal momento che si tratta della mera applicazione del principio di causalità.

Resta quindi fermo che l’avvocato che si avvale dell’art 86 cpc per difendersi personalmente ha diritto a ottenere le spese eventualmente compensate in suo favore dal giudice adito. Ciò in quanto egli ha comunque svolto attività di natura professionale di difesa all’interno del processo sebbene nel proprio interesse. Il fatto che si difenda personalmente non incide quindi sulla natura di prestazione professionale.

È però necessario che l’avvocato abilitato alla difesa personale dichiari tale volontà in sede di costituzione in giudizio, pena l’esclusione dalla liquidazione dell’onorario. Infine, non tutti i procedimenti prevedono la possibilità di difesa personale. Ne costituiscono un esempio i processi penali con obbligo della difesa tecnica ex artt. 96 e 97 cpp (Cass. pen, 26 luglio 2018 n. 35651).

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Di Renan

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