L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 9 del 18/01/2005 ha introdotto delle significative novità per quanto riguarda le eccedenze di versamento scaturenti dalle dichiarazioni dei sostituti di imposta tramite modello 770 ordinario e semplificato.
Novità Codice tributo 1678
Il codice tributo 1678, fino a quel momento utilizzato per compensare le eccedenze di versamento che scaturivano dalla dichiarazione del sostituto di imposta, ha subito una modifica importante alla luce del fatto che la dichiarazione può essere inviata anche in modalità telematica.
Nello specifico, la variazione più importante riguarda l’introduzione dei tre nuovi codici tributo:
– 6781 per eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati tramite Modello 770 semplificato;
– 6782 per eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo e provvigioni tramite modello 770 semplificato;
– 6783 per eccedenza di versamenti su redditi da capitale derivanti dalla dichiarazione del sostituto di imposta tramite modello 770 ordinario.
In virtù dell’introduzione di questi nuovi codici tributo, il codice 1678 fino a quel momento utilizzato può essere ancora usato solo nei casi di compensazione delle eccedenze di versamenti da ritenute che sono evidenziati nel quadro RZ del Modello Unico per società di capitali.
Praticamente, se un datore di lavoro si accorge di vantare un credito verso l’Erario per ritenute da lavoro dipendente versate e non compensate ha la possibilità di compensare il credito con un eventuale debito relativo a periodi di imposta successivi.
Allo stesso modo, se le ritenute alla fonte sono state versate in misura maggiore rispetto a quelle realmente dovute, il sostituto d’imposta può portare tale importo in diminuzione dei versamenti successivi relativi allo stesso periodo d’imposta.
Qualora, invece, i maggiori versamenti non possano essere recuperati nello stesso periodo, il sostituto ha la possibilità di recuperare queste somme in diversi modi:
– portare i maggiori versamenti in diminuzione di quelli da effettuare in periodi d’imposta successivi;
– compensando l’eccedenza sul pagamento di imposte e contributi utilizzando il modello F24;
– chiedere il rimborso delle maggiori somme versate in fase di dichiarazione dei redditi compilando l’apposita sezione del modello 770 semplificato.
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