Comunicazione polivalente

Una breve panoramica sulla comunicazione polivalente, ovvero su quello che la maggior parte dei contribuenti conosce con il nome di “Spesometro”. Nelle prossime righe affronteremo infatti tutto ciò che riguarda questo provvedimento fiscale elaborato per limitare l’evasione fiscale. Tale provvedimento è stato abolito nel 2019, con l’avvento della fattura elettronica. Vediamo però in che cosa consisteva e come funzionava la comunicazione polivalente, anche detta Spesometro o “elenco clienti e fornitori” e come andava trasmessa.

Che cos’era lo spesometro?

Prima di approfondire la natura della comunicazione polivalente e le sue finalità, è necessario premettere che si trattava della denominazione ufficiale, adottata a partire dal 2013, del cosiddetto “spesometro“. La comunicazione polivalente, comunque, consisteva in una comunicazione da presentare ogni anno all’Agenzia delle Entrate. Il suo scopo è quello di contenere e quindi limitare l’evasione fiscale in ambito IVA. Attraverso i dati ricavati dallo Spesometro, il Fisco poteva quindi ottenere informazioni non solo sul tenore di vita dei contribuenti, ma anche la coerenza di quest’ultimo con i redditi dichiarati. In aggiunta, era in grado di individuare l’eventuale omissione o falsificazione delle fatture.

Si trattava quindi di un metodo di elaborazione delle fatture IVA e delle vendite al dettaglio ad acquirenti stranieri, tradotte in un file del formato prestabilito. Nel 2015 il formato del file della comunicazione è diventato ufficialmente l’XML, impiegato sia per l’invio della liquidazione dell’IVA sia per la comunicazione IVA.

Evoluzione nel corso degli anni

Nel corso del tempo sono intervenute diverse modifiche al cosiddetto Spesometro. Tra le più importanti deve essere segnalata quella avvenuta nel 2012, che ha visto l’abolizione dei vincoli e dei limiti sugli importi minimi di comunicazione tra i soggetti e l’Agenzia delle Entrate. Fino al 2012, infatti, dovevano essere comunicate all’Agenzia delle Entrate solo le vendite e gli acquisti di beni e servizi di valore superiore a 3000,00 € (fatturati) o 3600,00 € (se riportati con scontrini fiscali o ricevute).

A partire dal 2017, la comunicazione polivalente è stata ribattezzata “comunicazione dati e fatture“. In precedenza, invece, era conosciuta come “elenco clienti e fornitori“. Ciò in quanto originariamente i soggetti obbligati erano tenuti a compilare un modello prestampato in cui inserivano gli importi delle fatture clienti e fornitori.

A ogni modo, si trattava di un provvedimento fiscale previsto solo in Italia, dal momento che non sono stati adottati provvedimenti simili in altri Paesi. Molto probabilmente ciò è dovuto al fatto che, come rilevato e fatto notare a più riprese dalle aziende italiane, i costi e i tempi necessari per l’aggiornamento del software sono spesso proibitivi. Per questo motivo a partire dal 2013 l’Agenzia delle Entrate ha tentato di snellire tale procedura introducendo la comunicazione polivalente, ovvero un unico tracciato adatto a più provvedimenti.

In ogni caso lo Spesometro è stato abolito a partire dal 1 Gennaio 2019, ovvero a partire dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per i titolari di Partita Iva.

Chi doveva presentare la comunicazione polivalente?

Passiamo invece a quanto riguardava i soggetti sottoposti alla presentazione della comunicazione polivalente. Essendo una comunicazione relativa all’IVA, ne erano sottoposti tutti i titolari di partita IVA. Avevano quindi l’obbligo di presentare la comunicazione polivalente i seguenti soggetti:

  • Imprese individuali;
  • Società di persone e di fatto;
  • Società di capitali;
  • Cooperative e di mutua assicurazione;
  • Esercenti arti/professioni in forma autonoma o associata;
  • Imprese familiari ed aziende coniugali;
  • Imprese agricole e i piccoli produttori agricoli (anche se non superano i 7 mila euro di vendite l’anno);
  • Esercenti di attività d’impresa e/o di lavoro autonomo che aderiscono alle Nuove iniziative produttive;
  • Curatori fallimentari e commissari liquidatori;
  • Contribuenti in regime di contabilità semplificata ma non in regime dei Minimi;
  • Associazioni Sportive Dilettantistiche in relazione alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciale;
  • Società estere rappresentate in Italia.

I soggetti esonerati dall’obbligo di presentare tale comunicazione erano i seguenti:

  • contribuenti forfetari
  • contribuenti minimi
  • commercianti al dettaglio per operazioni al di sotto di 3.000 euro
  • agenzie di viaggio per importi inferiori a 3.600 euro (al netto di IVA)
  • uffici di P.A. (regioni, province, comuni etc).

Modalità di trasmissione della comunicazione polivalente

Per quanto riguardava le modalità di trasmissione, la comunicazione polivalente poteva essere inoltrata in due modi. Se il contribuente era già registrato al servizio Entratel, poteva inviarla in autonomia all’Agenzia delle Entrate. In alternativa, poteva avvalersi di un intermediario autorizzato, come per esempio il proprio commercialista o Centro di Assistenza Fiscale (CAF) di riferimento. Erano infine disponibili due modalità di compilazione: analitica, dove indicare le singole operazioni, oppure aggregata, in cui raggruppare tutte le operazioni relative allo stesso cliente o fornitore. In ogni caso, all’interno della comunicazione dovevano essere inseriti i dati relativi alle fatture emesse, ricevute e tutte le eventuali note relative.

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Di Renan

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